Art. 1.

      1. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari, rilasciate dalle facoltà di agraria, sono, agli effetti di legge, equipollenti alle lauree in biologia e in chimica, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
      2. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari costituiscono, altresì, titolo per la partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre, nelle scuole e negli istituti statali, nelle seguenti classi di insegnamento, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:

          a)  classe 13/A - chimica e tecnologie chimiche;

          b)  classe 40/A - igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;

          c)  classe 59/A - scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

          d)  classe 60/A - scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia;

          e)  classe 74/A - zootecnica e scienza della produzione animale;

          f)  classe 5/C - esercitazioni agrarie;

          g)  classe 11/C - esercitazioni di economia domestica;

          h)  classe 24/C - laboratorio di chimica e chimica industriale;

          i)  classe 29/C - laboratorio di fisica e fisica applicata;

          l)  classe 35/C - laboratorio di tecnica microbiologica.

 

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      3. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari sono, inoltre, equipollenti alla laurea in medicina veterinaria per quanto concerne i pubblici concorsi relativi all'igiene e al controllo degli alimenti.